Presentata in Camera di Commercio proposta di legge salva azionisti della Banca Popolare di Bari

Oggi question time del M5S volto alla tutela dei piccoli risparmiatori ed azionisti. Risponde il ministro Tria

mercoledì 31 ottobre 2018 13.42
Garantire più tutele ai circa 70mila piccoli azionisti della Popolare di Bari che hanno visto il valore dei titoli della banca precipitare da 9,53 euro di inizio 2016, agli attuali 2,38 euro per azione.

È questa in sostanza la proposta di legge presentata alla Camera di Commercio di Bari, da parte del "Comitato per la tutela degli azionisti della Banca Popolare di Bari" di cui fanno parte Adiconsum, Adusbef, Assoconsum, Codacons, Codici, Confconsumatori, Unione Nazionale Consumatori. 9 articoli –predisposti dal professor Canio Trione- che potrebbero consentire ai portatori di azioni di convertirle in obbligazioni irredimibili che garantiscano un rendimento piccolo ma certo. Le cedole dovranno garantire un rendimento almeno del 2% annuo del valore. La proposta di legge sarà inviata formalmente al legislatore, nonché a Banca d'Italia e Consob .

E questo pomeriggio la vicenda Banca Popolare di Bari approda ai banchi della Camera dei Deputati con un Question Time previsto in diretta tv, alle ore 15:00.
Il question time del gruppo M5S è il quinto in ordine di discussione (ore 15:20 circa ); illustra Ruggiero per 1 minuto; risponde il Governo per 3 minuti; chiude in replica Ruggiero per 2 minuti.

Di seguito il testo sottoscritto da:
RUGGIERO, ANGIOLA, VIANELLO, MACINA, NITTI, ERMELLINO, FARO, MASI, GIANNONE, PALMISANO, DE LORENZIS, DONNO, TRANO, CANCELLERI, RADUZZI, GIULIODORI, CASO, APRILE, GRIMALDI, ZANICHELLI, MARTINCIGLIO, MANIERO, CURRÒ, MIGLIORINO, CABRAS, ZENNARO, RUOCCO, D'AMBROSIO, BATTELLI, TRAVERSI, LEDA VOLPI, D'UVA, LATTANZIO, L'ABBATE e GALIZIA.

Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il fermo rifiuto opposto dalla Banca popolare di Bari alle richieste dei soci di liquidazione delle quote e di conoscere il valore effettivo del loro investimento al momento dell'eventuale realizzo ha portato ad azioni legali di singoli gruppi o per tramite di associazioni di consumatori;
   le iniziative promosse dinanzi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso Consob ha portato a decisioni orientate al risarcimento degli azionisti perché questi non erano in grado di percepire l'alta rischiosità dell'investimento; le decisioni dell'Arbitro per le controversie finanziarie non sono state accolte dalla banca;
   recenti notizie di stampa – Il Sole 24 ore del 5 ottobre 2018 – segnalano provvedimenti della Consob – approvati a metà settembre 2018 – con sanzioni pecuniarie amministrative a carico dei vertici della Banca popolare di Bari per violazioni relative ad eventi tra il 2014 e il 2016 al momento sospese dalla corte d'appello di Bari per un totale di 1,95 milioni di euro;
   anche per Banca Carige si rileva una situazione altrettanto critica; la procura muove l'ipotesi di reato contro ignoti per abuso di mercato; il sospetto di dichiarazioni infedeli rese al mercato dalla banca sulla condizione patrimoniale e reddituale sembrano confermate da una lettera della Banca centrale europea, resa nota dalla banca stessa, dove la Banca centrale europea – rilevando delle irregolarità sul capitale – chiede un nuovo piano di rafforzamento entro la fine di novembre 2018, indicando come necessaria anche un'aggregazione;
   ad avviso degli interroganti i fatti sopra esposti dimostrano evidenti difficoltà di coordinamento e di controllo da parte degli organi di vigilanza, in primis Banca d'Italia e in secondo luogo Consob;
   eventuali procedimenti giudiziari di condanna delle banche a risarcimenti farebbero emergere una situazione di insolvenza, tale da generare il tracollo degli istituti;
   appare auspicabile sostenere e rafforzare la redditività delle banche al fine di risarcire taluni investitori e convincere altri a mantenere gli investimenti;
   in base all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE, i sistemi di garanzia dei depositi (sgd) possono essere considerati misure alternative volte a evitare il fallimento di un ente creditizio, se vengono soddisfatte determinate condizioni –:
   quali urgenti iniziative di competenza il Governo intenda assumere, nel rispetto dell'articolo 47 della Costituzione, in relazione ai casi in premessa, intervenendo con urgenza a tutela dei risparmiatori e degli investitori truffati, valutando altresì l'opportunità di ricorrere, in via preventiva, ai fondi di garanzia dei depositi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE.