Nuovo eolico fra Spinazzola, Poggiorsini e Genzano? Il TAR dice no

Respinto ricorso di Valore Energia srl contro il giudizio negativo di compatibilità ambientale del Ministero

sabato 3 aprile 2021
A cura di Tiziana Di Gravina
È stata pubblicata il 4 marzo 2021 la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia che sancisce una nuova vittoria per il nostro territorio, in particolar modo quello ricadente fra Spinazzola, Poggiorsini e Genzano di Lucania, che può allontanare, almeno per il momento, l'ombra della realizzazione di un nuovo impianto eolico.

La sezione II del TAR si è definitivamente pronunciata respingendo il ricorso proposto dalla società Valore Energia s.r.l. e, di fatto, dicendo "no" all'insediamento eolico su cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, su istanza presentata dalla Regione Puglia, aveva espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale.

In merito alla realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Poggiorsini, località "Fontanelle", ed opere connesse da realizzare nel Comune di Genzano di Lucania (PZ) e Spinazzola, oltre alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione, si erano già espressi anche il Comitato Regionale per la Via e ARPA Puglia. Pareri che Valore Energia s.r.l. aveva richiesto al TAR di annullare tramite ricorso notificato il 7.3.2019.

I fatti

Era il 27 febbraio 2017 quando la società presentava alla Regione Puglia un progetto per la realizzazione di un parco eolico costituito da sette aerogeneratori e opere connesse, localizzato tra i territori comunali di Poggiorsini, Spinazzola e Genzano di Lucania. Ad ottobre si avviava il procedimento di VIA interregionale.

A settembre 2018 il Comitato tecnico regionale di VIA esprimeva parere negativo eccependo un contrasto con la normativa speciale di settore e una conseguente incompatibilità con le peculiarità paesaggistiche e ambientali del contesto territoriale interessato, oltre che questioni afferenti alla salute e sicurezza pubbliche.

A nulla valse per la società presentare le proprie controdeduzioni, nel tentativo di resistere alle obiezioni sollevate. Con determina del 4 dicembre 2018 infatti Regione Puglia ribadiva il giudizio di compatibilità ambientale negativo sulla base delle motivazioni adotte dal Comitato tecnico di VIA.

Anche appellarsi alla "violazione e/o errata interpretazione" e ad un " eccesso di potere per travisamento di fatto, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, motivazione generica, insufficiente, illogicità manifesta, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità" non ha prodotto gli effetti auspicati da Valore Energia s.r.l.

All'udienza pubblica del 26 gennaio 2021, la causa era trattenuta in decisione. Pertanto, il ricorso è considerato infondato nel merito e non può essere accolto.

Le rilevanze


Oltre l'infondatezza di ogni accusa, risulta correttamente effettuato il bilanciamento tra i molteplici contrapposti interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati da parte di tutti gli enti coinvolti nella valutazione di impatto ambientale oggetto di giudizio.

È definita priva di fondamento anche l'asserita compatibilità paesaggistico ambientale dell'impianto da realizzare. Emerge come il parco eolico andrebbe a ricadere all'interno di un ambito territoriale caratterizzato da beni paesaggistici, archeologici e monumentali, architetture storiche relative al paesaggio agrario, muretti a secco, beni diffusi del paesaggio rurale e da un insieme di aspetti geomorfologici e rurali, che costituiscono invarianti strutturali dell'Alta Murgia caratterizzanti la "figura territoriale" denominata "Fossa Bradanica", contemplata tra le "aree ai fini della conservazione della biodiversità presenti in Puglia e individuazione delle tipologie inidonee di impianti".

Quindi, come evidenziato più volte dal Consiglio di Stato "ferma restando la valenza delle iniziative volte alla produzione e utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, è indispensabile contemperare la salvaguardia delle esigenze poste dai valori paesaggistici del territorio su cui detti impianti vanno ad inserirsi, in ossequio peraltro ad un più vasto e moderno concetto di governo del territorio volto ad assicurare una tutela delle aree che tenga presente sia dei valori ambientali e paesaggistici, sia delle esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti sia delle esigenze economico-sociali, unitamente al modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi in considerazione della loro storia, della tradizione e della conformazione morfologica".

Il Comitato tecnico regionale di VIA inoltre solleva eventualità di rischi per la salute, la sicurezza e la pubblica incolumità derivanti dalla possibile rottura delle pale o frammenti delle stesse, stante la vicinanza dell'impianto a masserie e luoghi abitati.