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Dalla Regione risorse per servizi a favore di minori, anziani e disabili

Con due provvedimenti, stanziati fondi per Piano Non Autosufficienza, assistenza domiciliare e Buoni servizio

"Il nostro impegno a favore delle fasce più deboli della popolazione pugliese non si ferma. Su proposta dell'assessorato al Welfare, la Giunta regionale ha approvato due importanti provvedimenti per rispondere alle istanze che quotidianamente ci vengono rivolte soprattutto dagli ammalati gravi e gravissimi e dai loro familiari ai quali mai faremo mancare il nostro supporto e la nostra solidarietà". È quanto affermato dall'assessore regionale al Welfare Salvatore Ruggeri che ha espresso soddisfazione per i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale.

In particolare è stato approvato il Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2019-2021 che descrive gli interventi e i servizi da realizzare in favore dei disabili gravi e gravissimi della Regione Puglia, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza. Per il primo anno sono state stanziate risorse per complessive € 37.831.200,00 che saranno utilizzate in parte per interventi a diretta regia regionali in parte per interventi realizzati dagli Ambiti Sociali; a questi ultimi verranno trasferiti € 12.000.000,00 per finanziare gli interventi di assistenza domiciliare ai disabili gravi e gravissimi, mentre € 25.831.200,00 saranno utilizzati per gli assegni di cura in favore dei disabili gravissimi, per i Progetti di Vita indipendente e per il cofinanziamento dello strumento dei Buoni Servizio per interventi di assistenza domiciliare in favore dei disabili gravi.

La Giunta regionale ha stanziato anche complessivi € 13.907.730,23 per realizzare interventi urgenti volti a tutelare le fasce più fragili di popolazione che usufruisce delle strutture e dei servizi sospesi a seguito della pandemia da Covid-19. Allo stesso tempo gli interventi programmati hanno l'obiettivo di mettere in sicurezza la qualità del sistema di offerta delle strutture che operano con lo strumento del Buono Servizio, in favore di minori, anziani e disabili.

Con la delibera del 30 aprile la giunta regionale ha approvato anche le linee guida operative che definiscono procedure amministrative semplificate per dare attuazione all'art.48 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 e che consentiranno agli Ambiti Sociali Territoriali di approvare modalità di intervento alternative rispetto a quelle ordinarie e in presenza, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza previsti per la tutela della salute del personale e dell'utenza.

In sintesi, questi i principali contenuti del provvedimento.

I soggetti gestori delle strutture e dei servizi che erogano prestazioni in regime di buoni servizio possono, in via alternativa, richiedere all'ambito territoriale:

- un contributo per il sostegno alla gestione pari al 15% della tariffa riconosciuta sulle domande abbinate e convalidate e, comunque, in misura non inferiore al numero totale dei posti accreditati a Catalogo;
- la conversione delle prestazioni erogate in regime di buoni servizio ai sensi del richiamato art. 48 del DPCM 17 marzo 2020, in favore dei medesimi utenti, seppure con forme e modalità diverse da quelle ordinarie (a distanza, a domicilio). La conversione delle prestazioni potrà essere riconosciuta anche retroattivamente, a decorrere dalla data di sospensione delle attività in presenza, pur se prevista dal DPCM del 17 marzo 2020 n. 18, tanto al fine di non pregiudicare la continuità della presa in carico. Le modalità con cui avanzare la richiesta di conversione sono puntualmente disciplinate nelle allegate linee operative, ferma restando la necessità che dette modalità siano confermate dagli ambiti territoriali sociali che, con carattere d'urgenza, sentite le OO.SS. più rappresentative, firmatarie dei CCNL, provvedono a ratificare e/o aggiornare il percorso di lavoro, in forma di co-progettazione o secondo le modalità che saranno definite a livello nazionale e regionale nelle fasi successive.

L'adesione al "contributo straordinario per le spese fisse di gestione" è incompatibile e non cumulabile con la rimodulazione delle attività ai sensi del comma 1. Art. 48 D.L. 18/2020.
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